La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) fissa un regime globale di leggi ed ordinamenti degli oceani e dei mari che stabilisce norme che disciplinano tutti gli usi delle loro risorse. All’articolo 98 vengono definiti gli “obblighi di soccorso”: “Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera – nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri -… proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto; presti soccorso, in caso di abbordo, all’altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all’altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual è il porto più vicino presso cui farà scalo”. Nello stesso articolo si definiscono i criteri del soccorso e della ricerca. “Ogni Stato costiero – è detto – promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali”. L’obbligo di collaborazione per i soccorsi è stato ulteriormente specificato nei trattati Safety of life at sea (Solas) e Sar.
Il Regolamento di Dublino definisce “i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide”.
Nel documento, in particolare, si afferma che gli “Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito”. In tema di criteri per determinare lo stato membro competente il Regolamento sancisce che gli Stati membri “tengono conto di qualsiasi elemento di prova disponibile per quanto riguarda la presenza nel territorio di uno Stato membro, di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela con il richiedente”.