Il Tar ha respinto il ricorso di Google
Quanto a Google, l’Autorità accertò la scorrettezza di due pratiche commerciali. La prima per la mancanza di “immediatezza, chiarezza e completezza” nell’informativa sull’acquisizione dei dati personali e di ricerca dell’utente, “per un loro utilizzo a fini commerciali, nella fase di creazione dell’account di Google e al momento dell’utilizzo di vari servizi offerti da Google”. La seconda pratica commerciale scorretta rilevata nell’applicazione, al momento della creazione dell’account Google, è una “procedura basata su una modalità di acquisizione del consenso all’uso dei dati degli utenti a fini commerciali” preimpostata, senza “prevedere per il consumatore la facoltà di scelta” sulla cessione dei propri dati.
Il Tar afferma che nel contesto dell’economia digitale, i dati personali costituiscono una “unità patrimoniale”, ovvero un bene che può essere “suscettibile di sfruttamento economico da parte del soggetto che la ottiene”.
Per questo il Tar ha ritenuto infondato il ricorso di Google sulla correttezza delle informazioni rese in merito alla possibilità di utilizzazione dei dati degli utenti. “Dall’esame dei messaggi forniti nella fase di creazione dell’account Google e durante l’utilizzo di vari servizi offerti da Google – si legge- si evince che, come contestato dall’Agcm, quest’ultima “non forniva un’immediata ed esplicita indicazione ai consumatori in merito alla raccolta ed utilizzo dei loro dati personali a fini commerciali”. Respinta, infine, anche la contestazione in merito alla qualificazione in termini di aggressività della preimpostazione, da parte di Google, del consenso alla cessione dei dati personali relativi alla navigazione in internet.
Il Tar ha accolto il ricorso di Apple
Quanto ad Apple, l’Antitrust la sanzionò per due pratiche commerciali riguardanti le informazioni raccolte per l’utilizzo dell’App Store e degli altri stores Apple attraverso la creazione dell’ID Apple, e per la pre-impostazione del consenso alla raccolta dei dati personali a fini commerciali.
Il Tar ha valutato l’assenza di una portata ingannevole delle condotte contestate. “Il ragionamento seguito dall’Autorità – scrivono i giudici – non tiene conto di una circostanza di decisiva importanza, vale a dire che la piattaforma in questione è costituita da uno ‘store’ – e quindi da un negozio virtuale – il cui accesso intrinsecamente presuppone la consapevolezza da parte dell’utente della natura commerciale delle transazioni che al suo interno possono essere eseguite”. Dunque “la condotta contestata non può ritenersi ingannevole” perché è comunque necessaria una “successiva scelta consapevole del consumatore che realizza una operazione di acquisto all’interno dei negozi virtuali”.
Anche in relazione alla seconda pratica commerciale sanzionata, il Tar ha accolto il ricorso di Apple: “attraverso la creazione dell’ID Apple e la personalizzazione degli stores non viene effettuata una acquisizione a fini commerciali di dati, che presuppone il compimento da parte dell’utente di ulteriori attività”. Mancano, quindi, gli elementi per considerare la pratica commerciale ingannevole e aggressiva.
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