I Supremi giudici sono chiamati a decidere sul ricorso presentato dalla Procura generale del capoluogo siciliano dopo la sentenza del 23 settembre 2021 che ribaltò il verdetto assolvendo la gran parte degli imputati condannati in primo grado. In primo grado Mario Mori e Antonio Subranni furono condannati a 12 anni mentre Giuseppe De Donno ad 8 anni. Nelle conclusioni della sua requisitoria il rappresentate dell’accusa ha, quindi, sollecitato “l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla minaccia nei confronti dei governi Amato e Ciampi”. Per il pg la sentenza di secondo grado descrive “la trattativa negli anni ma non fa una precisa ricostruzione della minaccia e di come sia stata rivolta al governo” e lo fa solo in modo “congetturale”.
Nel corso del suo intervento il procuratore generale ha aggiunto che è “necessario annullare la sentenza con rinvio” perché “almeno una parte delle prove a supporto della sentenza è desunta indiziariamente” e le accuse non sono dimostrare “oltre ogni ragionevole dubbio”. “A questa esigenza di certezza processuale – ha aggiunto il pg – la sentenza fornisce una risposta non conforme al diritto e difettosa sul piano motivazionale”.
Per il procuratore generale “risulta decisivo stabilire cosa sia stato detto precisamente al ministro (Giovanni Conso ndr) e in che modo gli sia stato rappresentato: posto che un conto è essere stato messo a conoscenza di una spaccatura all’interno di Cosa nostra che abbia determinato il ministro ad assumere autonomamente una iniziativa del genere (che non configura di per sé la minaccia qualificata nei termini che si sono ampiamente ricostruiti in memoria) nella speranza di interrompere la stagione delle stragi, altro è rappresentare al ministro stesso che ‘Cosa Nostra’ si era dimostrata disponibile ad interrompere l’azione stragista e di aggressione ad esponenti di spicco della politica e della magistratura italiana in caso di ‘segnali di distensione’ quali appunto la mancata proroga di un cospicuo numero di provvedimenti ex articolo 41-bis adottati nei confronti di appartenenti alla Mafia)”. Nelle migliaia di pagine delle motivazioni della sentenza di secondo grado i giudici siciliani, spiegando le ragioni dell’assoluzione dal reato di minaccia a Corpo politico dello Stato e parlando del ruolo svolto dai militari dell’Arma, hanno scritto che “una volta assodato che la finalità perseguita, o comunque prioritaria, non fosse quella di salvare la vita all’ex ministro Mannino o ad altre figure di politici che rischiavano di fare la fine di Lima, nulla osta a riconoscere che i carabinieri abbiano agito avendo effettivamente come obbiettivo quello di porre un argine all’escalation in atto della violenza mafiosa che rendeva più che concreto e attuale il pericolo di nuove stragi e attentati, con il conseguente corredo di danni in termini di distruzioni, sovvertimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e soprattutto vite umane”.