Meno carcere per le vittime di botte e di soprusi in famiglia che reagiscono uccidendo il loro persecutore. Per la seconda volta in pochi giorni la Corte di assise di appello di Torino solleva una questione di legittimità costituzionale di un cavillo introdotto dal ‘codice rosso’, che vieta di concedere nella massima estensione le attenuanti generiche e l’attenuante della provocazione nei casi di omicidio aggravato dal vincolo di parentela, quindi di arrivare a una condanna più bassa.
La scorsa settimana i giudici piemontesi avevano interpellato la Consulta nell’ambito del processo ad Alex Pompa, il 22enne che nel 2020 a Collegno (Torino) tolse la vita al padre per proteggere la madre nel corso dell’ennesimo litigio: per il giovane la pubblica accusa aveva chiesto quattordici anni di reclusione. Oggi è stata la volta di Agostina Barbieri, che nel 2021, a Borghetto Borbera, in provincia di Alessandria, strangolò il marito, Luciano Giacobone, dopo essere stata malmenata.
Nell’ordinanza la Corte parla di “rischio di infliggere una pena sproporzionata per eccesso” e di “impossibilità di valutare gli elementi positivi a favore dell’imputato”, come per esempio “il contesto”, il “carattere” e persino “il comportamento ingiusto” dell’ucciso. Chi ha preso parte all’udienza nella maxi aula del Palazzo di giustizia subalpino ha osservato che questo è un effetto paradossale del ‘codice rosso’, norma che, se da un lato vuole essere uno strumento di tutela delle donne maltrattate, dall’altro le penalizza eccessivamente quando hanno una reazione.
Agostina uccise l’uomo con cui era sposata dal 1990, un ex camionista di 64 anni, l’11 luglio del 2021. Prima lo stordì con un sonnifero, poi gli strinse al collo i lacci di un paio di scarpe. Per lei, come confermarono anche le testimonianze raccolte durante le indagini, era la fine di un lungo incubo, popolato di aggressioni verbali, sberle, strattoni e pugni.
Chiamò subito i carabinieri e disse: “Non ce la facevo più”.
Anche quella sera era stata malmenata. Ed era convinta che al risveglio il marito avrebbe ricominciato. Per questo motivo in primo grado fu dichiarata la legittima difesa putativa e le venne inflitta una condanna a quattro anni e dieci mesi di carcere, come se si fosse trattato di un omicidio colposo.
“Pensavamo che dovesse essere assolta – spiegò l’avvocato Lorenzo Repetti – ma abbiamo apprezzato il fatto che sia stato riconosciuto il contesto dei maltrattamenti e lo stato psicologico in cui versava la nostra assistita”. Dopo l’appello dei pubblici ministeri di Alessandria, che erano in disaccordo con la tesi della legittima difesa, il difensore e la Procura generale, rappresentata in aula dalla pg Sabrina Noce, hanno concordato sei anni, due mesi e venti giorni con l’attenuante di avere agito per motivi di particolare valore morale. Ma l’impossibilità di concedere la prevalenza delle attenuanti generiche e della provocazione resta uno scoglio insuperabile. I giudici torinesi, così, hanno sospeso il processo e mandato le carte alla Corte costituzionale.
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