Già “un anno prima” dell’esame “in dibattimento” di Karima El Mahroug nel processo Ruby 1 “erano emersi plurimi indizi delle importanti elargizioni economiche in suo favore da parte di Silvio Berlusconi”. Lo scrive il Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui ha assolto il Cavaliere e gli altri imputati, tra cui la stessa Karima, perché, in sostanza, le ragazze andavano già indagate più di dieci anni fa per gli indizi che c’erano (i giudici li riportano tutti nelle motivazioni) sulla presunta corruzione. E andavano sentite come testi assistite da avvocati e con la possibilità di rimanere in silenzio.
I giudici, ad esempio, nel capitolo sulle “elargizioni” a Karima, riportano il fatto che la giovane marocchina, già “all’indomani della pubblicazione sui giornali della notizia relativa allo ‘scandalo Ruby'”, ossia nell’ottobre del 2010, parlava, intercettata, “con sicurezza ai suoi parenti e amici della promessa, da parte di Berlusconi, di 5 milioni di euro se lei avesse dichiarato il falso, accettando di passare per una bugiarda o una ‘pazza’”. Addirittura, scrivono i giudici (presidente del collegio Marco Tremolada), gli indizi e le “circostanze” elencate dal Tribunale, legate alla “sostanza dell’accordo corruttivo tra El Mahroug e Berlusconi contestato dalla Procura”, sono state “ritenute provate dalle intercettazioni note ai due collegi” dei processi Ruby e Ruby bis “ben prima della escussione” come teste della ex ‘Ruby rubacuori’. E “quegli elementi”, si legge ancora, imponevano “l’adozione delle garanzie previste per il dichiarante indagato di reato connesso”. Un ragionamento giuridico che, in pratica, i giudici fanno anche per tutte le altre giovani ex ospiti delle serate del “bunga-bunga” a Villa San Martino. Già “prima dell’esame di tutte le odierne imputate”, ossia le cosiddette ‘ex olgettine’, “era emerso che costoro fossero legate a Silvio Berlusconi” – e in certi casi anche a chi organizzava quelle serate come Nicole Minetti – “da rapporti di carattere personale, spesso forieri di immediati risvolti professionali”. Nelle motivazioni vengono riportati gli atti della “documentazione bancaria e contrattuale”, le “testimonianze di Spinelli”, il ragioniere di fiducia del Cavaliere, e degli “operanti di polizia giudiziaria”, l’esito “delle perquisizioni e delle intercettazioni”. Elementi che erano “tutti disponibili prima dell’escussione delle dichiaranti”, ovvero che le ragazze venissero sentite come testimoni.
Una “omissione di garanzia”, ossia il fatto che le giovani ex ospiti di Arcore dovessero essere già indagate, per “indizi” di corruzione presenti, all’epoca dei processi Ruby e Ruby bis e sentite come testi assistite da avvocati con possibilità di non rispondere, ha “irrimediabilmente pregiudicato l’operatività di fattispecie di diritto penale sostanziale”, in pratica spazzando via le accuse del Ruby ter. Lo scrivono i giudici della settima penale di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui, il 15 febbraio scorso, hanno assolto Silvio Berlusconi e gli altri 28 imputati, con solo qualche posizione minore prescritta.
“Se le imputate fossero state correttamente qualificate”, ossia indagate più di dieci anni fa e sentite come testi assistite, “si sarebbe potuto discutere della configurabilità dell’art. 377bis cp”, l’induzione a non rendere dichiarazioni, “nei confronti del solo Berlusconi” in relazione alle ragazze “che avessero scelto il silenzio”. E si poteva “discutere” della corruzione in atti giudiziari “con riferimento a quelle che invece avessero consapevolmente deciso di rendere dichiarazioni sulla responsabilità altrui”. Lo scrive il Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza Ruby ter che ha assolto Berlusconi e gli altri.
Già col verdetto di metà febbraio, e con la pubblicazione da parte dei vertici del Tribunale milanese di una sintesi delle motivazioni delle assoluzioni, era stato confermato che sul processo aveva pesato quel provvedimento dei giudici del novembre 2021, a dibattimento in corso e in accoglimento di un’istanza dei legali del Cavaliere, Federico Cecconi e Franco Coppi, che cancellò le false testimonianze per un ‘errore’ scoperto dopo quasi 10 anni. Le 21 ragazze ex ospiti delle serate hard di Arcore, Ruby compresa, finite imputate nel Ruby ter, per i giudici, andavano, infatti, già indagate all’epoca, quando furono ascoltate nei processi Ruby e Ruby bis, perché su di loro c’erano già “indizi” su presunti versamenti corruttivi da parte dell’ex premier. Vennero, invece, sentite non “legittimamente” come testi semplici, non assistite da avvocati e senza la facoltà di non rispondere. E dato che “andavano correttamente qualificate come indagate di reato connesso e non testimoni”, secondo i giudici, non solo non si configurano le false testimonianze, ma “neppure il reato di corruzione in atti giudiziari” collegato, perché non ci sono più i testi pubblici ufficiali “corrotti”. Di conseguenza nemmeno “l’ipotizzato corruttore, nel caso di specie Berlusconi”. In conclusione, scrive il collegio Tremolada-Pucci-Gallina nelle 197 pagine di motivazioni, “quanto accaduto nella vicenda processuale” del Ruby ter “è paradigmatico del fatto che l’autorità giudiziaria deve assicurare il rispetto nel caso concreto del bilanciamento tra la garanzia dell’individuo e le istanze della collettività di accertamento dei reati, conchiuso nelle norme sullo statuto dei dichiaranti”, ossia dei testimoni.
Gli “indizi” sulla presunta corruzione da parte di Silvio Berlusconi delle ragazze ex ospiti delle serate di Arcore “erano negli atti a disposizione dell’autorità giudiziaria già prima che le medesime fossero chiamate a sedere sul banco dei ‘testimoni'” dei processi Ruby. E “all’evidenza” non si sarebbe dovuto “certo aspettare che il soggetto asseritamente pagato per rendere dichiarazioni false rendesse queste ultime per dimostrare un’indebita interferenza con l’attività processuale di cui già c’erano indizi”. Lo scrive la settima penale di Milano nelle motivazioni delle assoluzioni di Silvio Berlusconi e degli altri imputati nel Ruby ter. Le giovani, secondo i giudici, avrebbero dovuto essere indagate all’epoca e avere il diritto “al silenzio”, ossia potersi avvalere della facoltà di non rispondere. “Il sistema – chiariscono – coerentemente con il fatto che ci muoviamo in uno Stato di diritto, rimargina le lesioni alla tutela del singolo”, assicurando “in via postuma la sterilizzazione degli effetti, sostanziali e processuali, distorti dalla mancata assicurazione di una garanzia fondamentale”. “E’ appena il caso – si legge ancora – di evidenziare che qui non si discute di un mero sofisma, di una rigidità procedurale, di una sottigliezza tecnica priva di contenuti”. Si tratta di tutelare “il diritto al silenzio”, che “significa assicurare” una garanzia.