Applicazione del braccialetto elettronico automatica; una distanza minima di 500 metri in caso di divieto ad avvicinarsi alla vittima; 30 giorni di tempo, sia per le richieste di misure cautelari dei pm sia per la loro applicazione da parte dei Gip; un pool di magistrati dedicato alla materia e processi più veloci. E ancora: aumento delle pene per chi è già ammonito, arresto in flagranza differita per stalking, maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento.
Sono alcune delle misure contenute nella bozza del disegno di legge all’esame del Consiglio dei ministri per dare una stretta alle norme contro la violenza sulle donne. Nel provvedimento – al quale hanno lavorato tre ministeri -si conferma l’intensificazione dell’uso del braccialetto elettronico per coloro che si trovano agli arresti domiciliari. Attualmente l’applicazione della misura è a discrezione del giudice, previo il consenso dell’indagato. Con la nuova normativa per i reati legati alla violenza di genere l’applicazione diventerebbe automatica, sempre con il consenso, a meno che il giudice non lo ritenga necessario. Nella bozza ci sarebbe anche un ampliamento dei reati per quanto riguarda l’applicazione dell’ammonimento, definito dalla ministra alle Pari Opportunità Eugenia Roccella “il cartellino giallo dell’uomo violento”.
Viene inoltre introdotta la misura della sorveglianza speciale, oltre che per stalking e maltrattamenti, anche per tentato omicidio, revenge porn, e per la deformazione permanente dell’aspetto, vale a dire le aggressioni con l’acido. Per quanto riguarda l’aumento delle pene per i recidivi, l’articolo 1 stabilisce che in caso di violenza, lesioni personali, violenza privata, minacce, atti persecutori, revenge porn, violenza sessuale, violazione di domicilio e danneggiamento, “le pene sono aumentate se il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto ammonito…anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è già stato adottato l’ammonimento”. L’ articolo 9 regola l’arresto in flagranza differita. “Si considera comunque in stato di flagranza colui” che “sulla base di documentazione video e fotografica o di altra documentazione…dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto”.
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