Nel Lazio è stato istituito il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità.
La Legge Regionale n. 7/2023 pubblicata sul Bollettino della Regione Lazio (BUR) n. 60, vuole promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità secondo quanto stabilito dalla legge n. 104/1992, dall’articolo 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità.
Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha parlato in termini di “passo fondamentale per le politiche di inclusione nella nostra Regione”.
Le componenti politiche in Consiglio regionale hanno votato all’unanimità (42 voti) il provvedimento illustrato dall’assessore regionale ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli.
Il provvedimento legislativo si compone di 9 articoli e riguarda anche le persone la cui disabilità sia in via di accertamento e in attesa del riconoscimento definitivo.
Nelle funzioni del Garante sono ricomprese:
– la vigilanza sull’assistenza e sulla tutela alle persone con disabilità; sulle loro condizioni nelle strutture residenziali e semiresidenziali, socioassistenziali e sociosanitarie del Lazio; sulle garanzie per le pari opportunità nell’accesso all’istruzione di ogni ordine e grado e per le pari condizioni in ambito lavorativo; sull’attuazione della normativa vigente in materia di istituzione del disability manager;
– la promozione della sensibilizzazione al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità e alla piena inclusione sociale; degli interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione, di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilità in tutti gli ambiti della vita associata; della piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e digitali; di eventi formativi, professionalizzanti e di aggiornamento dei soggetti che operano a favore delle persone con disabilità;
– la segnalazione, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti di atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità; della necessità di interventi sostitutivi in caso di inadempienza, condotte omissive e gravi ritardi nell’azione delle amministrazioni competenti a tutela delle persone con disabilità;
– la possibilità di proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell’attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità; di raccogliere ed elaborare dati sulla condizione delle persone con disabilità e di sostenere studi e ricerche in materia anche in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; di promuovere iniziative, rivolte in particolare ai giovani, per la sensibilizzazione e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nei confronti di persone con disabilità.
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per l’elezione del Difensore civico regionale e dura in carica cinque anni. È scelto tra persone che dispongano di particolare competenza ed esperienza nel settore o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell’ambito delle materie sociali. Ferree le regole per la scelta del candidato.
La carica è incompatibile con quella di membro del Parlamento italiano ed europeo e del Governo nazionale; di consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale; di sindaco e consigliere della Città Metropolitana; di sindaco; di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica; di amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
La carica di Garante è incompatibile anche con l’esercizio, durante lo svolgimento dell’incarico, di un’attività che possa presentare un conflitto d’interessi, anche potenziale, con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno.
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