La decisione della Consulta ha impresso una svolta, forse decisiva, alla celebrazione del processo dichiarando illegittimo l’art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo.
Il gup Roberto Ranazzi dovrà ora attendere la notifica del deposito delle motivazioni dalla Corte Costituzionale, previsto nelle prossime settimane, per poi fissare una nuova udienza. In quell’ambito il giudice prenderà atto della decisione della Consulta che, di fatto, fa uscire dallo stallo il procedimento.
Verrà quindi riaperto il dibattimento e in caso di rinvio a giudizio il processo finirà, nel 2024, all’attenzione dei giudici della Corte d’Assise.
Una strada che, quindi, appare tracciata dopo una decisione che interviene dichiarando non legittimo l’articolo nella parte in cui non prevede che il processo possa andare avanti per i delitti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York e cioè commesso da funzionari pubblici o da chi comunque agisce a titolo ufficiale, e deve esserci un atteggiamento ostruzionistico da parte dello Stato di appartenenza degli imputati che renda impossibile provare che questi siano a conoscenza della pendenza del procedimento a loro carico. Resta comunque fermo il diritto degli accusati che ci ripensino a chiedere un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.
In base a quanto stabilito è sufficiente che gli imputati, così come già accertato, siano a conoscenza dell’ “esistenza” del procedimento. In questo modo sarà possibile procedere contro il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamal e Uhsam Helmi e il maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif anche senza la notifica domiciliare degli atti processuali superando così l’ostruzionismo delle autorità del Cairo.
Lo stesso Ranazzi, nell’ordinanza con cui disponeva l’invio degli atti alla Corte Costituzionale, ha affermato che la scelta dell’Egitto “di sottrarre i propri cittadini alla giurisdizione all’accertamento delle responsabilità in ordine a delitti che ledono i diritti inviolabili dell’uomo, è anti-democratica, autoritaria che di fatto crea in Italia, Paese che si ispira ai principi democratici e di eguaglianza, una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e ai cittadini stranieri di altri Paesi, che in casi analoghi verrebbero processati”.
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