Rilievi all’ultimo decreto legge sui
migranti varato dal governo sono stati espressi dal Servizio
studi della Camera che, in particolare sulle misure riguardanti
il trattenimento di minorenni, invita a coordinarsi con la
legislazione già vigente. Nel mirino, tra l’altro, la
possibilità, introdotta dal dl, di trattenere i minorenni di
almeno 16 anni nei centri di accoglienza ordinari e
straordinari, in una sezione appositamente dedicata a questa
fascia d’età. Gli esperti della Camera invitano a valutare
l’opportunità di un coordinamento con quanto disposto dal
decreto legislativo 142 del 2015, “che stabilisce il principio
in base al quale il minore non accompagnato non può in nessun
caso essere trattenuto presso i centri di permanenza per i
rimpatri (Cpr) o accolto presso i centri governativi di prima
accoglienza”.
Occorrerebbe inoltre coordinarsi, secondo gli esperti della
Camera, con un’altra previsione dello stesso decreto
legislativo, secondo la quale “nelle more
dell’esito delle procedure di identificazione, l’accoglienza del
minore è garantita nelle apposite strutture di prima accoglienza
per minori previste dalla legge”.
Il Servizio studi si sofferma poi su un ulteriore misura,
quella che prevede che l’accertamento socio-sanitario dell’età
disposto dalla procura della Repubblica presso il tribunale per
i minorenni si concluda entro 60 giorni dalla data del
provvedimento; al riguardo, si legge nelle osservazioni, “si
valuti l’opportunità di approfondire il coordinamento della
disposizione con quanto previsto” sempre da un articolo del
decreto legislativo 142, in base al quale “il trattenimento dei
presunti minori non accompagnati nelle strutture di prima
accoglienza dovrebbe essere per il tempo strettamente necessario
e comunque non superiore a trenta giorni”.
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