E’ in questa città che A. rispose all’offerta di lavoro di una famiglia, venne invitata a mostrare le sue capacità col ferro da stiro e fu morsa dal cane. Che il fatto sia accaduto in nessun momento del giudizio è stato messo in discussione anche se la famiglia ha sostenuto, non creduta dai giudici, che l’’attacco’ dell’animale fosse stato provocato dal fatto che A. avesse avvicinato il ferro al suo muso, irretendolo col vapore. La donna, assistita dall’avvocato Enrico Battagliese, ha portato in giudizio la signora B. e il figlio C. indicandoli entrambi come ‘responsabili’ del cane e chiedendo un risarcimento di 9400 euro.
I due, oltre a portare la tesi della colpa della candidata collaboratrice domestica, hanno sostenuto che B. non era la proprietaria del cane che invece era solo di C. E hanno fatto presente che eventualmente i danni sarebbero stati coperti dalla loro assicurazione che, però, chiamata in causa ha sostenuto l’inoperatività della polizza.
Il primo grado si chiude col Tribunale di Milano che dichiara la responsabilità di entrambi condannandoli a pagare in solido 7486 euro sulla base di una consulenza medica che attestava i danni dovuti all’aggressione e condanna anche l’assicurazione a manlevarli, cioè a farsi carico del danno. Punto importante: secondo il giudice di primo grado, il cane era nella custodia di B. La Corte d’Appello ha però rimescolato le carte, sulla base dei ricorsi, stabilendo che il danno andava ridotto a 2764 euro che avrebbe dovuto sborsare solo C. perché B., non essendo la proprietaria e non “traendo un godimento dalla bestia ma accudendola per puro spirito di cortesia”, non c’entrava. Soldi che, secondo questa nuova interpretazione, l’assicurazione non doveva coprire.
Si arriva alla Cassazione dove tutti, padroni di casa, colf, assicurazione, portano le loro lamentele. E la Suprema Corte, nel provvedimento letto dall’AGI, decide di ‘tirare una linea’ sulla sentenza d’appello ritirando in ballo la responsabilità di B. perché, come giurisprudenza indica, “pur essendo alternativi i titoli di responsabilità del proprietario e dell’utilizzatore non sono mutualmente esclusivi e possono sussistere contemporaneamente”.
Infine, accoglie pure il ricorso di C. affermando che la Corte d’Appello non ha spiegato bene perché non potesse essere chiamata in causa l’assicurazione. Ora toccherà a una Corte d’Appello in diversa composizone decidere “secondo i principi ricordati” dagli ‘ermellini’.
La riproduzione è espressamente riservata © Agi 2023
VIDEOCONFERENZA JUVENTUS VIGILIA BENFICA 28-01-2025 Buon giorno, ben ritrovate e ben ritrovati a tutte e…
VIDEOCONFERENZA MOTTA VIGILIA NAPOLI-JUVENTUS 24-01-2025 Buon giorno, ben ritrovate e ben ritrovati a tutte e…
VIDEOCONFERENZA TEUN KOOPMEINERS E THIAGO MOTTA VIGILIA CLUB BRUGGE-JUVENTUS 20-01-2025 Rieccoci qua, ben ritrovate e…
VIDEOCONFERENZA MOTTA VIGILIA JUVENTUS-MILAN 17-01-2025 SONO TORNATO! Almeno spero definitivamente! Ho trascorso un periodo davvero…
VIDEOCONFERENZA MOTTA E CAMBIASO VIGILIA LIPSIA-JUVENTUS 01-10-2024 Buon Martedì sera a tutte e tutti Voi,…
VIDEOCONFERENZA MOTTA POST GENOA-JUVENTUS 28-09-2024 + VIDEOCONFERENZA KOOPMEINERS POST GENOA Super mega saluto a tutte…