Il ministero della Salute dovrà emanare un decreto entro 60 giorni per definire le modalità di certificazione dei requisiti senza oneri per l’assistito. Successivamente, entro tre mesi, dovrà identificare le patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori.
Il testo definisce il diritto all’oblio oncologico come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica. Nello specifico, servirà ad assicurare che alla guarigione clinica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, con riferimento all’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione e affidamento di minori. La vigilanza sull’applicazione delle nuove norme viene attribuita al Garante per la protezione dei dati personali.
Per una persona guarita da una patologia oncologica da più di 10 anni senza episodi di recidiva e che voglia accedere a servizi bancari, finanziari e assicurativi non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del 21esimo anno di età. Le informazioni sulla patologia oncologica non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. Le stesse condizioni valgono anche per l’accesso alle procedure concorsuali che prevedono l’accertamento di requisiti psicofisici o riguardanti lo stato di salute dei candidati. Novità anche sulle procedure di adozione e affidamento dei minori. Anche in questo caso, le indagini svolte sui potenziali genitori o affidatari non possono riguardare il loro stato di salute. In particolare, le patologie oncologiche trascorsi 10 anni dalla fine del trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, o 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del 21esimo anno di età.
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