“Abbiamo raggiunto un accordo all’unanimità tra le forze della maggioranza – ha detto il presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato e relatore al premierato al termine della riunione dei capigruppo di maggioranza su questa riforma -. La nostra proposta sarà ora sottoposta ai leader e, quando approvata, sarà depositata come emendamenti”. Gli emendamenti “a occhio e croce saranno 4 o 5, ha spiegato Balboni”. “Noi abbiamo finito il lavoro che ci era stato assegnato, i testi sono pronti, ma vogliamo siano esaminati dai leader, visto che è un ddl importantissimo”.
“L’ultima parola spetta a Meloni”, ha detto il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani. “I leader la valideranno se sono d’accordo” ha spiegato Ciriani che non è voluto entrare sui contenuti dell’intesa. E se i leader non saranno d’accordo? Hanno chiesto i giornalisti: “l’ultima parola spetta a Meloni, ha replicato Ciriani.
Il testo della bozza, il secondo premier in casi eccezionali
La staffetta tra il premier eletto dai cittadini e quello di scorta scatta solo nei casi eccezionali di decadenza, morte, impedimento permanente o dimissioni volontarie del primo. E se il secondo premier non avesse la fiducia, il capo dello Stato scioglie le Camere. Cambia così la cosiddetta norma anti ribaltone, prevista dalla riforma del premierato, secondo la bozza del testo visionata dall’ANSA e su cui si attende l’ok finale dei leader di centrodestra. Nel testo, predisposto dalla ministra Elisabetta Casellati, si introduce pure il tetto delle due legislature consecutive per il premier eletto.
Nella bozza cambia anche l semestre bianco
Potrebbe cambiare anche il cosiddetto semestre bianco, in caso di approvazione della riforma con elezione diretta del premier. La bozza discussa oggi dai capigruppo della maggioranza in Senato tocca infatti l’articolo 88 della Costituzione, che disciplina lo scioglimento anticipato delle Camere. L’attuale formulazione afferma: “Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”. Nella nuova versione, invece si legge, “Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto”. Nell’attuale Costituzione lo scioglimento è atto dovuto quando si giunge alla fine della legislatura. Con la riforma, nella versione discussa oggi, sarebbe atto dovuto anche quello dovuto alla richiesta del premier eletto dopo che egli è stato sfiduciato.
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