La sentenza della tributaria parte dal Testo unico “dell’imposta di successione e donazione che dispone che gli atti di donazione – è detto nell’articolo del quotidiano economico – sono soggetti a registrazione e la non applicazione dell’imposta sulle donazioni in talune fattispecie di donazione indiretta (vale a dire quelle in atti di compravendita quando il prezzo è pagato da una persona diversa dall’acquirente), dopo aver, però, esordito sancendo che resta “ferma l’applicazione dell’imposta” sulle donazioni “anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione”.
Da questi elementi la Cassazione desume “che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell’imposta di donazione solo se risulta “da atti soggetti alla registrazione. Ne consegue, dunque, che, ad esempio, le donazioni informali (non stipulate per iscritto, né enunciate in un atto scritto) non sono un possibile oggetto di tassazione e non rientrano nel calcolo della franchigia di un milione di euro, a meno che non si faccia la registrazione “volontaria” della donazione stessa o che la donazione non risultante da atti soggetti a registrazione sia “confessata” dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario”.
Resta il tema se, per la donazione indiretta risultante “da atti soggetti alla registrazione” sia configurabile, o meno, un obbligo di registrazione dell’atto in questione anche come donazione. “La Cassazione risponde negativamente osservando che, quando il Testo unico si occupa della tassazione delle liberalità indirette, enuncia i due principi già sopra accennati: la “facoltà” del contribuente di effettuare la registrazione volontaria e il “potere” dell’amministrazione di accertare le liberalità indirette solo al congiunto ricorrere di due presupposti: quando l’esistenza della liberalità (di valore superiore a un milione di euro) risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario. Se, dunque, il “potere” – conclude l’articolo – dell’amministrazione finanziaria di accertare donazioni indirette si ha solo al ricorrere dei predetti due presupposti, evidentemente non vi è un generalizzato obbligo di sottoporre a tassazione tutte le donazioni indirette risultanti da atti soggetti alla registrazione”.
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