Secondo quanto riporta il Messaggero, nei verbali la 14enne racconta che “la professoressa mi piaceva tanto come persona, ma nel senso che la vedevo come punto di riferimento. Nel senso di amicizia, non era mia intenzione fare altro insomma”. La docente, però, continuava a tenere con lei “atteggiamenti un po’ particolari” come chiamarla “piccola, amore, tesoro”. La ragazzina dice di aver pensato che “evidentemente per lei ero come una figlia e ci sta che una mamma ti chiami così”.
Poi, però, la prof ha iniziato a cambiare tono, dicendole “sei bona”. E lei racconta che “pensavo che fosse per ridere. E pure io glielo dicevo, anche perché lei è davvero una bella donna“. E nonostante l’allieva non fosse esattamente a proprio agio, “ovviamente io mica potevo andarle a chiedere: ‘Ma tu mica ci stai provando con me?’, perché è veramente imbarazzante come cosa“.
E così, secondo quanto emerge dai verbali, tra quelle che il gip definisce “la confusione e le incertezze che tale condotte suscitavano” nella ragazzina, tra la prof e l’alunna nasce una storia. Che inizialmente è fatta di abbracci e di timidi baci, ma poi diventa torbida. Fino a quando, nell’aprile 2023, la ragazzina e l’insegnante fanno sesso a casa della prof. E la docente le scrive su WhatsApp frasi da innamorata.
Poi, però, nel rapporto qualcosa si rompe: la 14enne inizia ad andare dalla psicologa. Ufficialmente per i problemi con lo studio, ma in realtà anche per quella relazione problematica con l’insegnante. Che la ragazzina racconta sul lettino dello studio. E quando la prof viene a saperlo, le chiede di cancellare tutte le chat nelle quali si fa cenno al loro rapporto: “Fai qualunque cosa purché mi tieni al sicuro”, le chiede. E tra liti e scenate di gelosia, quando si rivedono la 14enne la tiene a distanza: “Però le mani, per favore, tienile a posto”.
Secondo gli stralci del verbale riportati dal Messaggero, “la studentessa dice di non averla sentita come una molestia e ritiene di essere stata consenziente“. Nessuna violenza e nessuna coercizione, quindi, ma secondo il giudice “per la configurazione del reato non è necessaria l’adozione di condotte costrittive o induttive, peraltro escluse dalla narrazione della ragazza, essendo sufficiente il mero compimento di atti sessuali con persona infrasedicenne da parte di chi si trovi in una situazione personale caratterizzata da una posizione di ‘potere’ nei confronti del minore”. Perché per la configurazione del reato “in questo caso appare rilevante il titolo dell’affidamento del minore, che determina l’instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l’agente in una condizione di preminenza e di autorevolezza idonea a indurre il minore a prestare il consenso agli atti sessuali”.
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