“Si prevede che chi ha ricoperto il medesimo incarico per quindici anni consecutivi – ha detto Antonino Malacrinò (Pd-Fp) – non possa essere immediatamente riconfermato nello stesso incarico e che ogni causa di cessazione anticipata, diversa dalle dimissioni volontarie, rileva ai fini dell’interruzione della consecutività. Inoltre, la norma stabilisce i casi di esclusione dal computo del numero degli incarichi che un singolo soggetto può ricoprire negli enti societari e l’eliminazione del limite al cumulo degli incarichi di mero componente supplente degli organi di controllo, in linea con quanto già previsto per le società a partecipazione pubblica per le quali non è prevista alcuna limitazione al cumulo, ai sensi della legge regionale 20/2016 in materia di trasparenza e razionalizzazione della spesa delle società partecipate dalla Regione”.
“E’ necessario – ha dichiarato Stefano Aggravi (Rassemblement Valdôtain) – riformare la procedura di nomina in maniera omogenea e complessiva, con un’unica norma. I punti più critici del testo di legge riguardano la durata massima degli incarichi che, dai 10 anni previsti dalla vecchia norma, è stata estesa fino a 15. Vi sono poi le remunerazioni che dovrebbero essere calcolate sulla base del rischio e delle deleghe attribuite ai soggetti nominati in modo da essere attrattive nei confronti dei professionisti del settore. Infine, si sarebbe dovuto pensare a una revisione del meccanismo di partecipazione alle nomine che potesse stimolare più persone a presentare le loro candidature”.
Infine, il presidente della Regione, Renzo Testolin ha osservato che “la norma potrà dare un contributo positivo alle scelte delle future amministrazioni” e ha evidenziato che “vi è la necessità di coprire incarichi che di fatto, in alcuni casi, non risultano molto appetibili in quanto il riconoscimento economico risulta poco proporzionato alle mansioni svolte e la norma, ampliando il numero dei mandati assegnabili, può aiutare in questo senso a dare opportuna copertura alle varie posizioni”.
“La durata massima di quindici anni – ha concluso – è poi motivata anche dal fatto di dare continuità amministrativa alla gestione anche in caso di discontinuità politica, con un vantaggio messo a disposizione dell’amministrazione che potrà avvalersi di una continuità gestionale a tutto beneficio dell’attività dell’ente o della società”.
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