Prima del 1978 l’aborto era considerato un reato dal codice penale italiano, che puniva dai due ai cinque anni sia l’esecutore che la donna stessa. Dal 1978 ad oggi la 194 è rimasta intatta, senza alcuna modifica o integrazione, superando un referendum abrogativo nel 1981 .
Il 17 maggio 1981, gli italiani furono chiamati al voto per i due referendum abrogativi che volevano modificare la legge. Da una parte c’era la proposta del Partito Radicale (88,4%) dall’altra quella del Movimento per la vita (68%). Entrambe chiedevano la cancellazione di alcune norme della legge 194 sull’aborto, ma in senso opposto: la prima per renderne più libero il ricorso, la seconda per restringerne la liceità. Gli italiani alle urne respinsero tutti e due i quesiti. Il No ricevette l’88,5% dei consensi in merito alla proposta radicale e il 67,9% in merito a quella del Mpv. Gli italiani scelsero, quindi di preservare la legge che consentiva l’interruzione volontaria di gravidanza in una struttura pubblica, nei primi 90 giorni di gestazione. La permetteva tra il quarto e il quinto mese solo per motivi di natura terapeutica. E consentiva ai medici l’obiezione di coscienza.
Una donna che decide di abortire ha bisogno di un certificato medico che può essere rilasciato dal medico di famiglia oppure dal ginecologo del consultorio pubblico. In quest’ultimo caso il consultorio assicura anche tutta la procedura, fino alla prenotazione nell’ospedale di riferimento.
quella farmacologica e quella chirurgica. La prima molto meno invasiva, prevede l’assunzione di due farmaci a distanza di 48 ore (il mifepristone, più noto come RU486, e una prostaglandina, il misoprostolo) e può essere eseguita in regime ambulatoriale oppure in ospedale, sempre in regime day-hospital. La modalità chirurgica, meno diffusa ma comunque praticata prevede invece il ricovero in ospedale e l’intervento in anestesia totale o locale.
le Regioni, nell’organizzare i servizi dei consultori, “possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità”. Il testo dell’emendamento al “decreto Pnrr” su cui il governo ha messo la fiducia, punta a coinvolgere gli attivisti contro l’aborto nei consultori. La proposta di FDI, passata in commissione Bilancio, ha scatenato il dibattito da parte delle opposizioni che la reputano “l’ennesima offesa ai diritti della donna e alla sua autodeterminazione”. In realtà secondo il governo, l’emendamento si limita a ribadire quanto già previsto dall’art. 2 della legge 194 sull’aborto, che recita: “I consultori familiari (…) assistono la donna in stato di gravidanza (…) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita”.
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