In particolare “le modalità di pubblicizzazione e diffusione della pratica commerciale poste effettivamente in essere (anche) dalla società Balocco S.p.A. hanno lasciato intendere ai consumatori, contrariamente al vero, che, acquistando il Pandoro PinkChristmas, avrebbero contribuito direttamente e proporzionalmente al reperimento dei fondi utili al finanziamento in favore l`Ospedale Regina Margherita di Torino per l’acquisto di un nuovo macchinario, che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing”, si legge nella sentenza.
“Anche la rilevante differenza di prezzo del Pandoro PinkChristmas rispetto al suo equivalente pandoro Balocco classico ha evidentemente contribuito ad indurre nel consumatore il convincimento che nel maggior prezzo vi fosse una diretta contribuzione al reperimento dei fondi utili al progetto di beneficenza – si spiega nella sentenza del tribunale di Torino -. Dunque, attraverso la diffusione di tale comunicato stampa, è stato lasciato chiaramente intendere ai consumatori che, acquistando il pandoro PinkChristmas, gli stessi avrebbero contribuito direttamente e proporzionalmente alla sponsorizzata donazione in favore l’Ospedale Regina Margherita di Torino, tant’è che è stato utilizzato un verbo futuro (“le cui vendite serviranno a finanziare”).
“Come correttamente evidenziato dalle parti ricorrenti, non è stato tanto il prezzo di per sé del Pandoro PinkChristmas, liberamente determinabile trattandosi di un mercato libero, quanto la sua messa in vendita a un prezzo circa due volte e mezzo superiore rispetto a quello del classico pandoro Balocco ad aver evidentemente rafforzato il convincimento in capo al consumatore che, con l’acquisto del prodotto, egli avrebbe contribuito al reperimento dei fondi per il macchinario per la ricerca dei tumori ossei infantili in favore dell’Ospedale Regina Margherita di Torino e che tale contributo alla donazione fosse incluso proprio in tale maggior prezzo”.
Per il Tribunale di Torino, quindi, “deve accertarsi e dichiararsi la responsabilità della parte resistente società Balocco S.p.A. per pratica commerciale scorretta ai sensi 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, secondo quanto indicato in motivazione”.
Partito dal pandoro Pink Christams della Balocco il lavoro dei magistrati milanesi a febbraio si era allargato ad altre iniziative commerciali griffati dall’influencer. All’industria cuneese e a Chiara Ferragni l’Antitrust ha inflitto una multa di 1 milione e 400mila euro che è stata impugnata davanti al Tar.
“Il decreto del Tribunale civile di Torino ha respinto la richiesta di alcune associazioni dei consumatori (Codacons, Adusbef e Assourt) di corrispondere un milione e 500mila euro quale risarcimento del danno nell’ambito dell’operazione ‘Pandoro Pink Christmas'”. Lo precisa l’industria dolciaria Balocco. “L’azienda – si legge in un comunicato – si riserva il diritto di presentare reclamo nelle sedi opportune contro il decreto per la parte in cui, con un’istruttoria parziale, il Tribunale si è limitato a riprendere il contenuto della decisione dell’Agcm (autorità garante della concorrenza e del mercato, ndr) già impugnata da Balocco spa davanti al Tribunale regionale del Lazio”.
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