È quanto si sottolinea nel decreto legislativo sulla giustizia che ha avuto oggi il via libera del Cdm riguardo le misure sul fascicolo personale del magistrato. In tema di valutazioni di professionalità si prevede che il periodo trascorso fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di incarichi elettivi o di Governo (anche presso gli enti locali) non è utile alla maturazione del quadriennio, e quindi il magistrato che assuma tali incarichi vedrà di fatto sospesa la propria progressione in carriera ed economica.
Viene inoltre dato maggiore rilievo, rispetto al passato, alla sussistenza di gravi anomalie concernenti l’esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio, e dunque al rigetto delle richieste formulate dal magistrato requirente o alla riforma dei provvedimenti del magistrato giudicante che siano dovuti a motivi particolarmente gravi o che siano particolarmente numerosi. (Si stabiliscono quali sono le gravi anomalie: devono essere particolarmente gravi o particolarmente numerose).
Si è snellito – si aggiunge – il procedimento per la valutazione prevedendo la predisposizione, da parte del Csm, di moduli standard estremamente semplificati e l’acquisizione del parere del consiglio dell’ordine degli avvocati. Si è introdotta, in caso di valutazione positiva, l’espressione di un giudizio solo sulla capacità organizzativa del magistrato (le voci di valutazione di un magistrato sono tante: indipendenza, imparzialità, produttività, laboriosità, ecc.
Solo sulla capacità di “organizzare il lavoro” – voce che viene esminata al momento di concorrere per incarichi direttivi e semi-direttivi – la valutazione viene espressa secondo una scala di giudizio, da discreto a ottimo. Il giudizio non riguarda gli aspetti più strettamente correlati allo svolgimento del lavoro). In caso di valutazione non positiva o negativa, sono state ridotte le ipotesi di dispensa dal servizio, prevedendo comunque penalizzazioni economiche e di carriera per il magistrato.
Attualmente dopo una valutazione negativa, per non essere escluso dalla magistratura occorreva per il magistrato avere obbligatoriamente una valutazione positiva. Con la riforma, ora può esserci anche una valutazione non-positiva (che è diversa da negativa): in questo caso il magistrato rimane in magistratura, è rivalutato dopo un anno e perde aumento di stipendio e progressione di carriera. Ma c’è più tempo per recuperare, sul presupposto che da negativo il magistrato è già passato a non-positivo).
Per quanto riguarda l’accesso alle funzioni di legittimità, si è previsto, quale ulteriore requisito, l’aver esercitato le funzioni giurisdizionali per almeno dieci anni. L’altro decreto legislativo riguarda le disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Sono precisati alcuni requisiti di anzianità per il collocamento fuori ruolo e per un nuovo collocamento fuori ruolo.
Nel dettaglio non si può essere collocati fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio della giurisdizione e, fatti salvi incarichi presso istituzioni di particolare rilievo, sono necessari tre anni di esercizio della funzione giurisdizionale prima di un nuovo collocamento fuori ruolo se il primo incarico fuori ruolo ha avuto una durata superiore a cinque anni. Viene codificato il principio della necessaria sussistenza di un interesse dell’amministrazione di appartenenza per consentire l’incarico fuori ruolo.
Viene ridotto il numero massimo di magistrati collocati fuori ruolo: 180 per la magistratura ordinaria, comprendo in tale numero anche quelli che secondo la normativa previgente non erano considerati nel numero massimo dei magistrati fuori ruolo. Viene posto il principio che il numero di magistrati fuori ruolo presso organi diversi dal ministero della giustizia, degli esteri, Csm e organi costituzionali non può essere superiore a 40.
Viene precisato che la disciplina non si applica agli incarichi elettivi e di governo, il cui periodo non si considera ai fini del computo del termine massimo di permanenza fuori ruolo. Il decreto legislativo si compone di 17 articoli. Nel Consiglio dei ministri di oggi non si è parlato dell’ipotesi – emersa questa mattina nel pre-Consiglio – di inserire test psico-attitudinali per le toghe.
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