Il bonus mamme è tra le misure più rilevanti introdotte dalla Manovra 2024 a sostegno della famiglia. Dal numero ed età dei figli al tipo di contratto al fac simile da inviare: la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato una guida su questa decontribuzione per le lavoratrici madri (non ci sono limiti di Isee o di reddito) consistente in un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali di cui possono beneficiare le lavoratrici con almeno due figli e titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’esonero è destinato alle lavoratrici che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 siano madri di tre o più figli di cui il più piccolo abbia un’età sotto 18 anni (17 anni e 364 giorni, per la precisione), con un rapporto di lavoro già instaurato o in corso di instaurazione, a tempo indeterminato. In via sperimentale, solo per il 2024, si prevede la presenza di due figli di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (9 anni e 364 giorni), rimanendo, invece, invariata la necessità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o eventualmente in corso di istaurazione. Il requisito si intende soddisfatto nel momento della nascita del terzo figlio (o successivo) per il periodo 2024 – 2026, mentre in via sperimentale per il solo 2024 al momento della nascita del secondo figlio. L’esonero è applicabile anche in situazione di figli in adozione o affidamento.
La lavoratrice per ottenere l’incentivo deve avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia già instaurato che in via di instaurazione. Rientra tra i rapporti oggetto di agevolazione anche il contratto part-time, pur sempre a tempo indeterminato e il contratto di apprendistato, in virtù della sua equiparazione al contratto a tempo indeterminato con carattere formativo. Inoltre, sono valevoli di esonero i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ma anche i contratti stipulati a scopo di somministrazione.
La misura a favore delle lavoratrici consiste in un esonero del 100% dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico delle lavoratrici nel limite annuo di 3.000,00 € (riparametrato a mese con valore massimo pari a 250,00 €) e senza decurtazione dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le lavoratrici che, in base ai requisiti previsti dalla norma, hanno diritto all’esonero debbono comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di fruire della misura in oggetto. È, in particolare, necessario comunicare i codici fiscali dei figli al fine di comprovare la sussistenza del diritto all’esonero (senza i quali l’Inps procede alla revoca del beneficio con eventuale restituzione di quanto già eventualmente fruito a tale titolo). Ciò può essere fatto direttamente nei confronti del datore di lavoro, o avvalendosi di un apposito applicativo che sarà a breve messo a disposizione dall’Inps, previa comunicazione mediante apposito messaggio.
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