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La 'criminalità organizzata' secondo la Cassazione

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Ultimo aggiornamento 18 Luglio, 2023, 18:58:35 di Maurizio Barra

Nella nozione di “criminalità organizzata” possono rientrare solo “fattispecie criminose associative, comuni e non”, mentre non possono essere compresi in quella nozione i “delitti non associativi” – ad esempio un omicidio, un’estorsione o una rapina – anche se commessi al fine di agevolare un’organizzazione mafiosa. E’ il punto centrale della sentenza 34895/2022 della prima sezione penale della Cassazione, rispetto al quale la premier Meloni ha annunciato un’interpretazione autentica del governo al fine di evitare “effetti dirompenti su processi in corso per reati gravissimi”.

Il pronunciamento della Cassazione ha riguardato un’eccezione sollevata dal difensore di una donna riguardo all’autorizzazione data da un gip del Tribunale di Napoli ad eseguire intercettazioni ambientali. Quelle intercettazioni non erano relative a un reato associativo ma ad un omicidio, sia pure aggravato da finalità mafiose, per cui, secondo il legale, l’autorizzazione non poteva essere data secondo la legislazione di contrasto alla criminalità organizzata, ma secondo le norme ordinarie, che in quel caso non erano applicabili perché i gravi indizi di colpevolezza a carico della donna derivavano esclusivamente da fonti confidenziali. La Corte d’Appello di Napoli, richiamando due sentenze delle sezioni unite della Cassazione, aveva rigettato l’eccezione, che, invece, è stata ritenuta fondata dalla prima sezione della Suprema Corte.

I giudici della prima sezione penale, bocciando la lettura data dai giudici napoletani, hanno osservato che, analizzando attentamente le due sentenze della Sezioni Unite, “si può individuare il loro denominatore comune, costituito dalla tendenza a ricondurre nel perimetro della nozione di delitti di ‘criminalità organizzata’ non solo i reati di criminalità mafiosa, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo” e, in particolare, il reato di associazione per delinquere “semplice”.

Indispensabile, quindi, per integrare la nozione di delitti di “criminalità organizzata” è “la contestazione di una fattispecie associativa, anche comune”, mentre non possono qualificarsi come delitti di criminalità organizzata quelli non associativi, anche se commessi avvalendosi di particolari condizioni proprie delle organizzazioni mafiose o per agevolare le attività di tali organizzazioni. La sentenza d’appello dei giudici napoletani è stata perciò annullata con rinvio ad un’altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, che dovrà rivalutare il caso “alla luce della corretta interpretazione della nozione di delitti di ‘criminalità organizzata’, come chiarita dalle concordi decisioni delle Sezioni Unite” e dalla stessa prima sezione penale della Cassazione. Ed inoltre, con tutta probabilità, anche alla luce dell’interpretazione autentica della nozione di “criminalità organizzata” che il governo riverserà nel decreto legge annunciato dalla premier Meloni.

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