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INPS: "Cassa integrazione anche sotto ai 35 gradi per i lavoratori più esposti al caldo"

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Ultimo aggiornamento 21 Luglio, 2023, 16:35:20 di Maurizio Barra

È possibile attivare la cassa integrazione anche per una temperatura sotto i 35 gradi se si lavora sotto il sole o se l’umidità dell’aria aumenta il valore del caldo percepito. Lo dice l’INPS in un messaggio diffuso “in considerazione dell’eccezionale ondata di calore e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse con riconoscimento del trattamento di integrazione salariale“.

L’Istituto di Previdenza raccomanda di tener conto della tipologia di attività svolta e delle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.  Ma tiene anche conto di chi lavora al chiuso, nel caso di imprevedibili malfunzionamenti dei sistemi di raffreddamento.   

Bisogna tener conto che quando l’umidità è molto elevata, ad esempio, “la temperatura percepita è maggiore di quella effettivamente rilevata”, dice l’INPS. A questo si aggiunge il fatto che “costituiscono un elemento di rilievo per una positiva valutazione dell’integrabilità della causale sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalità con le quali la stessa viene svolta”. E viene scritto chiaramente: “Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore. In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano adoperare i lavoratori”.   

I dati possono per questo essere presi dai relativi “indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile”.   

C’è una indicazione anche per chi lavora in ufficio e per i lavoratori agricoli. “Si precisa che la medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassaintegrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (Cisoa) recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni”.   

Infine viene ribadito che “il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori”.

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