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La Consulta: non è illegittimo lo stop ai risarcimenti dalla Germania per i crimini nazisti

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Ultimo aggiornamento 22 Luglio, 2023, 06:03:11 di Maurizio Barra

Non è illegittima l’estinzione delle procedure esecutive nei confronti della Germania per il risarcimento dei danni per crimini di guerra durante la Seconda guerra mondiale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale italiana con una sentenza depositata oggi, che ha ritenuto come l’estinzione delle procedure pendenti, da parte dei familiari delle vittime, sia compensata “dalla tutela introdotta con l’istituzione del Fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato”.

Per la Consulta, dunque, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 43, comma 3, del decreto legge 36 del 2022 – che ha istituito il Fondo per i ristori – sollevate dal Tribunale di Roma in una procedura per esecuzione forzata su beni della Germania per il risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l’umanità, commessi durante l’ultimo conflitto mondiale. Gli eredi di alcuni deportati in campi di concentramento avevano ottenuto la condanna al risarcimento dei danni provocati dal Terzo Reich per il trattamento disumano durante il periodo di internamento e avevano pignorato beni immobili della Germania.

Per ristorare i danni per crimini di guerra commessi tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, l’articolo 43 ha istituito un Fondo speciale, in continuità con l’Accordo di Bonn del 1961 tra Italia e Germania, che già aveva riconosciuto indennizzi in favore di cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione naziste. La norma ha stabilito che può accedere al Fondo (finanziato con quasi 61 milioni di euro fino al 2026, di cui 20 milioni per il 2023 e 13 655 467 milioni per ciascuno degli anni dal ‘24 al ‘26) e chiedere il ristoro chi ha ottenuto, o ottiene, una sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni, a seguito di azione giudiziaria avviata alla data di entrata in vigore del decreto legge 36 o comunque promossa entro il termine di decadenza prorogato fino al 28 giugno 2023. La stessa norma ha poi previsto che i giudizi di esecuzione già intrapresi e pendenti sono dichiarati estinti e non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive.

Con la sentenza depositata oggi (redattore il giudice Giovanni Amoroso), la Corte ha affermato che nelle procedure esecutive opera l’immunità ristretta degli Stati, come già riconosciuto in favore della Germania dalla Corte internazionale di giustizia dell’Aja, e ha ritenuto che l’estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l’istituzione del Fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato. Per la Consulta la disposizione realizza un “non irragionevole equilibrio tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e l’obbligo del rispetto dell’Accordo di Bonn del 1961 sugli indennizzi spettanti alle vittime dei crimini di guerra”.

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