Aggiornamenti, Calcio, Cinema, Cronaca, ECONOMIA, Juventus, Medicina, Salute e Benessere, Mondo, Notizie, Piemonte, Politica, Scienza, Spettacoli Musica e Cultura, Sport, Tecnologia, tutte le regioni italiane: ultimissime notizie in tempo reale sempre aggiornate, TUTTI I VIDEO DELLA JUVENTUS, Ultim'ora, VIAGGI E VACANZE: TUTTE LE NOTIZIE IN TEMPO REALE, VIDEO NOTIZIE

Caso Regeni, il 4 dicembre riparte il processo dopo lo sblocco della Consulta

Tempo di lettura: < 1 minuto

Ultimo aggiornamento 8 Novembre, 2023, 02:53:44 di Maurizio Barra

Ripartirà il prossimo 4 dicembre, dopo lo sblocco della Consulta, l’udienza preliminare relativa al caso di Giulio Regeni, il ricercatore sequestrato e brutalmente ucciso al Cairo nel 2016. 

Gli imputati sono sempre gli stessi: quattro 007 egiziani che fino ad ora non sono mai comparsi alla sbarra: si tratta di Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Il caso ha creato non poche crisi diplomaiche nei rapporti tra Roma e il Cairo in 7 lunghi anni di tentativi alla ricerca della verità.

Il gup di Roma ha fissato l’udienza dopo la notifica delle motivazioni con cui la Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 420-bis, comma 3, del Codice di Procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa procedere in assenza per i delitti commessi mediante atti di tortura. E quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo.

La Consulta ha osservato, con la decisione, che la paralisi sine die del processo per i delitti di tortura commessi da agenti pubblici, quale deriverebbe dall’impossibilità di notificare personalmente all’imputato gli atti di avvio del processo medesimo a causa della mancata cooperazione dello Stato di appartenenza, ”non è accettabile, per diritto costituzionale interno, europeo e internazionale” e sarebbe ”un’immunità de facto”, che offende i diritti inviolabili della vittima (art. 2 Cost.), il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e gli standard di tutela dei diritti umani, recepiti e promossi dalla Convenzione di New York (art. 117, primo comma, Cost.). 

source

La Tua opinione è importante! Vota questo articolo, grazie!
No votes yet.
Please wait...

Vuoi scrivere, commentare ed interagire? Sei nel posto giusto!

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.