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Corte Ue su Rti, 'violò norme affollamento pubblicitario'

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Ultimo aggiornamento 30 Gennaio, 2024, 17:10:46 di Maurizio Barra

BRUXELLES – Gli spot promozionali di un programma radio trasmessi su canali tv dello stesso gruppo societario vanno computati nel limite previsto per le pubblicità tv. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella causa per affollamento pubblicitario che coinvolge Rti, proprietaria di Canale 5, Italia 1, Rete 4 e R101, multata dall’Agcom. I giudici Ue, interpellati dal Consiglio di Stato italiano, ritengono che Rti abbia superato il limite orario consentito, trasmettendo gli spot di R101 senza considerarli come annunci pubblicitari tv e definendoli invece autopromozione. La sentenza fa riferimento alle norme Ue vigenti nel 2017 poi modificate.

Il caso risale al 2017, quando l’Agcom sanzionò Rti per aver violato la normativa nazionale che fissa un limite di affollamento orario della pubblicità televisiva. Nel calcolo, l’Autorità prese in considerazione gli spot di R101 trasmessi su Canale 5, Italia 1 e Rete 4, tutti parte come Rti del gruppo societario Mediaset. La decisione dell’Agcom è stata contestata da Rti, che ha fatto ricorso al Consiglio di Stato per chiedere l’annullamento della sanzione, sostenendo che gli spot dei programmi di R101 avrebbero dovuto essere considerati ‘annunci di autopromozione’ e, di conseguenza, essere esclusi dal computo del tempo di trasmissione oraria della pubblicità televisiva. Il Consiglio di Stato si è quindi rivolto alla Corte di giustizia europea per chiedere se la nozione di ‘annunci dell’emittente’ relativi ai ‘propri programmi’, che sono esclusi dal calcolo della percentuale del 20% del limite di trasmissione di spot pubblicitari televisivi, comprenda anche gli annunci promozionali effettuati dal canale televisivo per una stazione radio appartenente allo stesso gruppo societario. Con la sua sentenza, la Corte risponde negativamente: “I servizi radiofonici consistenti in trasmissioni di contenuto sonoro e senza immagini – spiegano i giudici di Lussemburgo -, sono diversi da quelli tv” e “non rientrano nella nozione di programmi, salvo che siano scindibili dall’attività principale della stazione radio e possano quindi essere qualificati come ‘servizi di media audiovisivi'”. Il principio cardine affinché l’emittente televisiva possa definirli ‘propri programmi’, viene sottolineato, è che ne assuma la responsabilità editoriale. 

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