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Roma-Lazio, supplemento d'indagine: club e Mancini rischio stangata

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Ultimo aggiornamento 9 Aprile, 2024, 15:02:18 di Maurizio Barra

Roma, Lazio e il difensore giallorosso sotto i riflettori. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha chiesto un supplemento d’indagine alla Procura Federale per i cori a sfondo razziale e religioso durante il derby vinto dai giallorossi per 1-0. Cori a sfondo razziale dei tifosi biancocelesti contro Lukaku, e quelli dei tifosi della Roma contro Guendouzi. I tifosi laziali avrebbero intonato cori di matrice religiosa nei confronti degli avversari. Per questo Mastrandea ha chiesto “apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico”. Mastrandrea ha poi ordinato un supplemento d’indagine “in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio (è il caso dell’esultanza di Mancini dopo il gol su cui la Procura ha aperto un’indagine, ndr), ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo”.

L'arbitro prova a dividere Matteo Guendouzi e Paulo Dybala GettyImages

L’arbitro prova a dividere Matteo Guendouzi e Paulo Dybala

Poi in merito all’episodio che ha visto coinvolto il difensore della Roma Gianluca Mancini che, dopo il derby vinto con la Lazio, ha sventolato una bandiera biancoceleste con l’effigie di un topo, il giudice sportivo “invita la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara”. Come è ormai noto la procura Figc il giorno dopo il derby ha aperto un’indagine sull’accaduto. 

Per il difensore giallorosso, è ancora possibile una sanzione, che può andare dall’ammenda alla squalifica, in funzione della gravità rilevata. Ma dal punto di vista tecnico e giuridico, come nel caso di Acerbi, con le dovute differenze sostanziali, non esiste la possibilità di patteggiamento: deciderà il giudice. Ed, eventualmente, il ricorso può essere presentato solo dalla parte eventualmente condannata.

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